Nessun pagamento in caso di furto o rottamazione, cambiano anche le scadenze
Una vera e propria rivoluzione che interesserà oltre seicentomila possessori di auto della Bergamasca: dal 1° gennaio entrerà infatti in vigore la legge regionale che stabilisce nuove regole per quanto riguarda le tasse automobilistiche, da tutti meglio conosciute come «bolli auto». Ecco di seguito le principali novità stabilite dalla legge regionale numero 10/2003.
ESONERI Viene introdotto l'esonero al pagamento della tassa automobilistica in caso di perdita di possesso per causa di forza maggiore, come ad esempio per furto o demolizione o in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che rendono di fatto indisponibile il mezzo. L'esonero vale anche in caso di compravendita con sottoscrizione di data certa e qualora il veicolo venga esportato in via definitiva all'estero, purché regolarmente registrato al Pubblico registro automobilistico (Pra). Nel caso, invece, di cambio delle caratteristiche tecniche che comportano l'aumento della tariffa, la nuova legge prevede che non sarà dovuta l'integrazione fino alla scadenza del periodo d'imposta in corso di validità. La normativa stabilisce, ai fini dei calcoli, che la misura delle tasse è calcolata in base ai dati tecnici risultanti sulla carta di circolazione.
SCADENZE Per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2004 il pagamento della tassa sarà dovuto per 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione. Rimane invariato il termine del primo pagamento, che è stabilito entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione del veicolo. Non sarà più possibile eseguire versamenti quadrimestrali o semestrali, con l'unica eccezione degli autocarri e degli autoarticolati con peso complessivo superiore a 12 tonnellate. Mantengono invece le vecchie scadenze i veicoli immatricolati sino al 31 dicembre 2003.
AGEVOLAZIONI PER DISABILI Il disabile riconosciuto grave (ai sensi della legge 104/1992) ha sempre il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa indipendentemente dalla patologia di cui soffre e dalla presenza o meno di problemi deambulatori. Fra le categorie di veicoli per i quali i disabili possono ottenere l'esenzione vengono inseriti anche i quadricicli leggeri, purché condotti dal soggetto a cui l'esenzione è stata riconosciuta. È importante ricordare che il diritto all'esenzione decade qualora l'interessato non inoltri la domanda entro 90 giorni dalla scadenza dei pagamenti delle tasse. Il disabile può chiedere il trasferimento dell'esenzione ad un diverso veicolo solo se il mezzo precedente è stato venduto, demolito, rubato, oppure se sono già trascorsi quattro anni dal precedente provvedimento.
ONLUS Sono confermate le esenzioni per i mezzi di associazioni «onlus» secondo la normativa precedentemente in vigore.
SOSPENSIONI Le imprese autorizzate al commercio di veicoli usati possono chiedere la sospensione dell'obbligo tributario solo per i veicoli che sono stati presi in carico con atto di vendita trascritto al Pra ai sensi della legge Dini (85/1995 art. 36).
EFFETTI DELLA PERDITA DI POSSESSO PER FURTO, ROTTAMAZIONE O ESPORTAZIONE Non è dovuto il pagamento della tassa se il veicolo viene rubato, rottamato o esportato all'estero nel periodo entro cui il versamento deve essere eseguito; fa fede – nell'ordine – la data della denuncia di furto, di consegna al demolitore o quella di annotazione al Pra dell'avvenuta esportazione. In caso di furto o esportazione all'estero (trascritti al Pra) o di rottamazione certificata i contribuenti avranno diritto al rimborso per il periodo nel quale non hanno goduto il possesso del veicolo. In alternativa al rimborso sarà possibile, entro quattro mesi dalla perdita di possesso, chiedere che la stessa somma venga portata a compensazione sul pagamento della tassa dovuta per un veicolo di nuova immatricolazione o usato, purché comprato da rivenditore che l'abbia acquisito ai sensi della legge 85/95.
VEICOLI ULTRAVENTENNALI, STORICI E D'EPOCA La tassa forfetaria dovuta per le autovetture destinate esclusivamente al trasporto di persone (30 euro) e i motocicli (20 euro) che hanno compiuto il ventesimo anno di età viene trasformata da tassa di circolazione in tassa regionale di proprietà. L'agevolazione è però condizionata al rispetto delle norme vigenti in materia di gas di scarico, che è certificato con il «bollino blu». Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni. Sono esentati dal pagamento del tributo auto e moto iscritti ai registri storici e alla federazione Auto storiche italiane (Asi).
NUOVE ESENZIONI Sono state introdotte nuove esenzioni per i veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a gas, autobus in servizio pubblico di linea, veicoli adibiti ad uso specifico per rifiuti e spurgo di pozzi neri. Sono pure esentati dal pagamento della tassa le ambulanze di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale, i veicoli di proprietà della giunta regionale o del consiglio regionale.
RIDUZIONI E SOPPRESSIONI In alcuni casi la tassa automobilistica regionale sarà ridotta. Per le vetture adibite a servizio pubblico di piazza la riduzione è del 75%; per autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida del 40%; per autoveicoli per il trasporto di cose – di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore o equivalente – la riduzione è pari al 20%. Vengono invece soppresse le riduzioni esistenti per gli autoveicoli promiscui alimentati a gasolio non ecologico, i veicoli adibiti a noleggio con conducente e gli autocarri con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate adibito al trasporto specifico di carni macellate o latte.
TASSAZIONE MASSA RIMORCHIABILE Gli autocarri con peso inferiore o uguale a 6 tonnellate non sono più assoggettati al pagamento del tributo relativo alla massa rimorchiabile. Per gli autocarri con peso complessivo superiore a 6 tonnellate l'obbligo al pagamento della tassa è determinato sulla base di quanto riportato sulla carta di circolazione e non secondo quanto indicato nella dichiarazione amministrativa di trasporto rilasciata dalla Motorizzazione civile.
LE NUOVE TARIFFE I ciclomotori e i motocicli fino a 11 kilowatt pagheranno 22 euro. Per le moto superiori a 11 kilowatt la tariffa sarà di 22 euro, più 1 euro per ogni kilowatt; per i camper 1 euro per ogni kilowatt, mentre roulotte e carrelli pagheranno una tassa fissa di 25 euro. Le auto d'epoca pagheranno 30 euro all'anno, mentre le moto d'epoca corrisponderanno 20 euro annuali . Le tariffe relative a tutti gli altri mezzi rimangono invariate: per esempio, per le auto la tassa è calcolata in 2,58 euro per kilowatt.
È possibile ottenere ulteriori informazioni sulla nuova normativa negli uffici e delegazioni dell'Automobile club presenti in tutta la Bergamasca, ivi compresi i calcoli delle tasse secondo le nuove tariffe. Ecco l'elenco degli uffici: a Bergamo in via Angelo Mai, viale Giulio Cesare, via Palma il Vecchio e via Mattioli; in provincia ad Albino, Azzano San Paolo, Caravaggio, Cisano, Cividate al Piano, Clusone, Dalmine, Gazzaniga, Grumello, Lovere, Ponte San Pietro, Romano Lombardo, Sarnico, Scanzorosciate, Seriate, Trescore, Treviglio, Urgnano, Villa d'Almè, Zingonia e Zogno.
Giuseppe Lupi